Il comunicato della S.S. Maceratese.
Gli avvocati Giancarlo e Massimo Nascimbeni, quali legali della S.S. Maceratese, hanno appreso dalla stampa che la Giunta Municipale ha conferito incarico ad un legale di porre in essere tutte le iniziative giudiziarie per il recupero del presunto credito vantato dal Comune di Macerata nei confronti della società sportiva per canoni non corrisposti nella loro interezza per l’uso in concessione degli impianti sportivi di sua proprietà durante le stagioni sportive 2014/15 e 2015/2016.
L’iniziativa della Giunta contrasta con gli intenti conciliativi concordemente manifestati dai sottoscritti legali e dal Dott. Puliti, Dirigente responsabile del procedimento, in occasione della consegna al Comune, avvenuta il 2 settembre u.s., della fideiussione e delle polizze assicurative a garanzia del canone per la corrente stagione sportiva 2016/2017. Si richiama l’attenzione sulla contestazione di inadempimento con richiesta di riduzione del canone rivolta dai sottoscritti legali al Comune di Macerata con pec del 22.1.2016, ovvero prima della scadenza prevista dalla convenzione del 29.8.2015 per il pagamento della prima rata del canone per l’uso dell’impianto nella scorsa stagione sportiva 2015/2016.
Le contestazioni mosse dalla società per il ridotto uso dell’impianto, per i costi sopportati per l’utilizzo di quelli sussidiari fuori sede resisi necessari, nonché per la mancata disputa, con conseguente danno patrimoniale, della gara casalinga di Coppa Italia TIM contro il Campodarsego e di quattro amichevoli estive, cui la S.S. Maceratese aveva diritto in base alla convenzione del 29.8.2015, a causa dell’indisponibilità, non preannunciata, dell’Helvia Recina nel corso dell’estate appena trascorsa, determinano addirittura un credito della società sportiva, sul cui importo i sottoscritti legali si sono sempre dichiarati disponibili con il Dott. Puliti a trovare una soluzione transattiva.
La notizia diffusa a mezzo stampa dell’incarico conferito ad un legale viola l’impegno di riservatezza che noi professionisti, d’intesa con il Dott. Puliti, abbiamo assunto e che risulta rispettato solo dagli scriventi e dalla società sportiva da loro rappresentata. Tale diffusione è ancor più grave se si considera che il Dott. Puliti e la stessa Amministrazione comunale sono stati portati a conoscenza del fatto che da due mesi circa si sta trattando la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote della S.S. Maceratese S.r.l., cessione che sta raggiungendo l’auspicato closing.
L’iniziativa improvvidamente adottata dal Comune di dare notizia pubblica dell’avvio di una procedura monitoria va, quindi, interpretata inequivocabilmente come azione di disturbo del concretizzarsi della legittima decisione della proprietà di cedere le proprie quote di maggioranza della società. Perché gli organi di stampa e l’opinione pubblica possano avere contezza del rapporto intercorso tra società e Comune per l’utilizzo degli impianti sportivi, si allega alla presente il testo della pec che i sottoscritti legali sono stati oggi costretti ad indirizzare al Comune di Macerata, in replica alla diffusione a mezzo stampa, per ribadire, e compendiare anche nei dettagli economici, la propria contestazione di inadempimento già formalizzata sin dal 22 gennaio scorso.
Via pec a: comune.macerata.scuolasportpartecipazione@legalmail.it
S.S. MACERATESE S.r.l. / COMUNE DI MACERATA
Concessione in uso del terreno di gioco dello stadio Helvia Recina
Formuliamo la presente in qualità di legali della S.S. Maceratese S.r.l. su espresso incarico della Società, in riscontro alla comunicazione a firma del Dirigente del Servizio, Dott. Gianluca Puliti, del 20.9.2016, per contestare ed esporre quanto segue.
Nel richiamare le nostre precedenti comunicazioni, in particolare la pec del 22.1.2016, si ribadisce che la Vs. pretesa di pagamento della seconda rata del canone di uso dello stadio Helvia Recina in misura di €.25.000,00 + IVA è indebita ed ingiustificata, in ragione dell’inadempimento del Comune per il minor uso effettivo del terreno di gioco arbitrariamente consentito alla società nel corso della prima annualità, minor uso effettivo pari al 35% del monte orario complessivo cui la S.S. Maceratese aveva diritto in base a quanto previsto dalla vigente convenzione del 29.8.2015.
Pertanto, per ricondurre in equilibrio il sinallagma e ad equità il contratto, anche la seconda rata del canone locativo della prima annualità va congruamente ridotta in misura proporzionale al minor uso effettivo del bene consentito, risultando pari ad €.8.750,00 + IVA (cioè il 35% di €.25.000,00 + IVA).
A ciò si aggiunga la contestazione dell’ulteriore inadempimento da parte del Comune degli obblighi derivanti dall’art.5 lettera B) della citata convenzione 29.8.2015, per non aver consentito, del tutto ingiustificatamente, alla società di utilizzare l’Helvia Recina per la disputa della gara ufficiale di Coppa Italia Tim del 31.7.2016 contro il Campodarsego e per le amichevoli cui essa aveva diritto in base alla convenzione 29.8.2015. In particolare, a causa dell’indisponibilità dello stadio per tutto il periodo estivo, non previamente comunicata dal Vs. Ente e non giustificata, la società è stata costretta a disdire le quattro amichevoli precampionato già programmate con squadre anche di categoria superiore, con conseguente danno economico per mancato guadagno quantificabile complessivamente, in relazione alle cinque partite non potute disputare a causa del Vs. inadempimento, in €.100.000,00.
Nulla è, dunque, dovuto dalla società a saldo del canone locativo della prima annualità, perché estinto per compensazione con il suindicato maggior credito per il risarcimento del danno da mancato guadagno cui è tenuto il Comune a causa ed in conseguenza del proprio inadempimento.
Per quanto sopra, con la presente Vi diffidiamo al risarcimento del danno in favore della società nostra assistita, da quantificarsi, per le causali di cui sopra, nella somma di €.91.250,00 al netto dell’importo effettivo della seconda rata del canone locativo della prima annualità (€.100.000,00 – €.8.750,00), da ritenersi così estinta per compensazione, oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo e nostre competenze, entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, in difetto, ci vedremo costretti a tutelare gli interessi della società nostra assistita in sede giudiziaria.
Distinti saluti.
Avv. Giancarlo Nascimbeni Avv. Massimo Nascimbeni
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