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Civitanova Marche, chiusi dal Questore due cannabis shop

Civitanova Marche, chiusi dal Questore due cannabis shop
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La Questura di Macerata ha proceduto nuovamente alla chiusura di due attività commerciali, cannabis shop, a Civitanova Marche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Si tratta ancora di una puntata della vicenda legata alla commercializzazione della cosiddetta “cannabis legale”, verso cui la Polizia di Stato di Macerata è invece costantemente impegnata, sia nel controllo che nella repressione, nell’ambito di una articolata attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Il Questore Antonio Pignataro, fin del suo insediamento, ha rivolto particolare attenzione al proliferare di negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari a base di cannabis (tra questi infiorescenze, resine ed oli estratti), commercializzati o comunque pubblicizzati quali sostanze lecite e di libero acquisto. Inoltre, numerose sono state le richieste di aiuto avanzate da genitori in apprensione per la salute e il futuro dei loro figli.

Pignataro ha più volte sottolineato che nel T.U. sugli stupefacenti, D.P.R. 309/90 e successive modifiche, non è mai indicato alcun limite per le preparazioni considerate stupefacenti e inserite nella tabella 2 (foglie e infiorescenze di cannabis, resina di cannabis, olio di cannabis). In realtà è una prassi riferire a 0.5 % di THC il limite oltre il quale ritenere le preparazioni delle cannabis atte a produrre effetti psicotropi e stupefacenti in quanto tale dato tecnico, elaborato negli anni 80, fu calcolato su uno spinello del peso complessivo di 1 grammo ed è stato utilizzato negli anni dalla giurisprudenza come “valore idoneo a produrre effetti stupefacenti” ma tale dato tecnico non ha alcuna motivazione scientifica né riferimento normativo e, soprattutto, risulta ingannevole in quanto la stessa percentuale dovrebbe essere considerata in relazione alla quantità di sostanza stupefacente che una persona assume. Basti pensare che ove si fumino tre spinelli contenenti 0.2 % THC si raggiungerà una percentuale di 0.6 % THC e, come tale, più che idonea a produrre effetti stupefacenti.

L’introduzione della L. 242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” non ha fatto altro che destare confusione in quanto sono stati disciplinati i settori nei quali la canapa coltivata può essere impiegata ma non è stata mai prevista come finalità la commercializzazione di tali infiorescenze per il consumo umano e, in tal senso, si è espresso il  Consiglio Superiore di Sanità in data 10 Aprile 2018, manifestando parere contrario alla commercializzazione di tali sostanze ritenendo che la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis” o “cannabis light”, qualunque ne sia il contenuto percentuale di Delta-9 THC, pone certamente motivo di preoccupazione e raccomandando misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti.

Nel caso civitanovese, inoltre, da accertamenti, non risulta che sia mai cambiata la denominazione commerciale, comunicato o richiesto all’ufficio commercio del Comune di voler procedere alla vendita di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, non pertinenti tra l’altro alla tabella merceologica adottata, né alla natura stessa dell’attività commerciale in quanto tali “medicinali a base di cannabis” potrebbero essere dispensati solo ed esclusivamente dalle farmacie a seguito di ricetta medica e, soprattutto, il titolare dell’esercizio commerciale non risulta essere in possesso di alcuna autorizzazione per la vendita di farmaci e/o medicinali, tantomeno di titolo professionale di farmacista.

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